Convenzione
che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri
Conchiusa all’Aia il 5 ottobre 1961
(Stato 15 gennaio 2008)

Gli Stati firmatari della presente Convenzione, desiderosi di sopprimere la legalizzazione diplomatica o consolare degli atti pubblici esteri, hanno risolto di conchiudere una Convenzione, ed hanno all’uopo convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1
La presente Convenzione si applica agli atti pubblici che sono stati redatti sul territorio di uno Stato contraente e che devono essere prodotti sul territorio d’un altro Stato contraente.
Sono considerati atti pubblici, giusta la presente Convenzione:
a) i documenti emananti da un’autorità o da un funzionario sottoposto ad una giurisdizione dello Stato, compresi quelli che emanano dal Ministero pubblico, da un cancelliere o da un usciere di giustizia;
b) i documenti amministrativi;
c) gli atti notarili;
d) le dichiarazioni ufficiali, quali menzioni di registrazione, visti per data certa e certificati di firma, posti su un atto privato.
Tuttavia la presente Convenzione non si applica:
a) ai documenti compilati da agenti diplomatici o consolari;
b) ai documenti amministrativi concernenti direttamente un operazione commerciale o doganale.

Art. 2
Ciascuno Stato contraente dispensa dalla legalizzazione gli atti cui si applica la presente Convenzione e che devono essere prodotti sul proprio territorio. La legalizzazione, giusta la presente Convenzione, concerne solo la formalità secondo la quale gli agenti diplomatici o consolari del paese, sul cui territorio l’atto deve essere prodotto, attestano la veracità della firma, il titolo per il quale il firmatario ha agito e, ove occorra, l’autenticità del sigillo o del bollo onde l’atto è rivestito.

Art. 3
L’unica formalità che possa essere richiesta per attestare la veracità della firma, il titolo in virtù del quale il firmatario ha agito e, ove occorra, l’autenticità del sigillo o del bollo onde l’atto è munito, è l’apposizione della postilla, qual è definita nell’articolo 4, rilasciata dall’autorità competente dello Stato dal quale emana il documento.
Tuttavia la menzionata formalità non può essere richiesta allorchè le leggi, i regolamenti o gli usi vigenti nello Stato in cui l’atto è prodotto, oppure un’intesa fra due o più Stati contraenti, l’escludono, la semplificano o dispensano l’atto dalla legalizzazione.

Art. 4
La postilla prevista nell’articolo 3 capoverso 1 va apposta sull’atto stesso o su un supplemento; essa deve risultare conforme al modello allegato alla presente Convenzione. Tuttavia essa può venire redatta nella lingua ufficiale dell’autorità che la rilascia. Le menzioni che vi figurano possono ugualmente essere date in una seconda lingua. Il titolo «postilla (Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961)» dovrà essere in lingua francese.

Art. 5
La postilla è rilasciata a domanda del firmatario o di qualunque portatore dell’atto. Essa, quando sia dovutamente compilata, attesta l’autenticità della firma, il titolo secondo il quale il firmatario ha agito e, ove occorra, l’identità del sigillo o del bollo onde l’atto è rivestito.
La firma, il sigillo o il bollo figuranti sulla postilla sono dispensati da ogni attestazione.

Art. 6
Ciascuno Stato contraente designa, giusta le loro qualità, le autorità competenti a postillare secondo l’articolo 3 capoverso 1.
Esso notifica questa designazione al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi nel
momento del deposito del suo strumento di ratifica o d’adesione o della sua dichiarazione
di estensione. Esso notifica pure ogni modificazione di designazione.

Art. 7
Ciascuna autorità designata giusta l’articolo 6 è obbligata a tenere un registro o uno
schedario nel quale siano notate le postille rilasciate con l’indicazione:
a) del numero d’ordine e della data;
b) del nome del firmatario dell’atto pubblico, del titolo in virtù del quale ha agito o, per gli atti non firmati, dell’indicazione dell’autorità che ha apposto il sigillo o il bollo.
A domanda di qualsiasi interessato l’autorità postillatrice è tenuta a verificare se le iscrizioni recate sulla postilla corrispondono a quelle del registro o dello schedario.

Art. 8
Allorché due o più Stati contraenti siano vincolati da trattato, da convenzione o accordo, recanti disposti che sottopongono l’attestazione della firma, del sigillo o del bollo a talune formalità, la presente Convenzione vi deroga soltanto qualora quelle formalità risultino più rigorose di quelle previste negli articoli 3 e 4.

Art. 9
Ciascuno Stato contraente prende i provvedimenti necessari per evitare che i propri agenti diplomatici o consolari abbiano a procedere a legalizzazione nei casi in cui la presente Convenzione ne prescrive la dispensa.

Art. 10
La presente Convenzione rimane aperta alla firma degli Stati rappresentati alla Nona sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, nonché alla firma dell’Irlanda, dell’Islanda, del Liechtenstein e della Turchia.
Essa sarà ratificata, e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Art. 11
La presente Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno dopo il deposito del terzo strumento di ratifica previsto dall’articolo 10 capoverso 2.
La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato firmatario che posteriormente la ratifichi, il sessantesimo giorno dopo il deposito del proprio strumento di ratifica.

Art. 12
Ogni Stato non indicato dall’articolo lo potrà aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in virtù dell’articolo 11 capoverso 1; lo strumento d’adesione dovrà essere depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
Nondimeno l’adesione avrà effetto solo rispetto agli Stati contraenti che non l’avranno impugnata entro sei mesi dalla ricezione della notifica prevista nell’articolo 15 lettera d). Una tale impugnazione dovrà essere notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. La Convenzione entrerà in vigore, tra lo Stato aderente e gli Stati che non avranno impugnato l’adesione, il sessantesimo giorno dopo lo scadere dei sei mesi menzionati nel capoverso precedente.

Art. 13
Ciascuno Stato, al momento della firma, della ratifica o dell’adesione, potrà dichiarare che la presente Convenzione si estenderà all’insieme dei territori che esso rappresenta sul piano internazionale o ad uno o più di detti territori. Questa dichiarazione avrà effetto nel momento dell’entrata in vigore della Convenzione per il detto Stato.
In seguito, ogni estensione sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
Allorché la dichiarazione d’estensione è fatta da uno Stato che ha firmato e ratificato la Convenzione, quest’ultima entrerà in vigore, per i territori indicati, conformemente alle disposizioni dell’articolo 11. Allorché la dichiarazione di estensione è fatta da uno Stato che ha aderito alla Convenzione, quest’ultima entrerà in vigore, per i territori indicati, conformemente all’articolo 12.

Art. 14
La presente Convenzione durerà cinque anni, a partire dalla data della sua entrata in vigore conformemente all’articolo 11 capoverso 1, anche per gli Stati che l’avranno ratificata o che vi avranno aderito successivamente.
La Convenzione sarà rinnovata tacitamente ogni cinque anni, salvo disdetta.
La disdetta dovrà, sei mesi almeno prima dello scadere del quinquennio, essere notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
Essa potrà limitarsi a taluni territori cui s’applica la Convenzione.
La disdetta avrà effetto soltanto verso lo Stato che l’avrà notificata. La Convenzione resterà in vigore per gli altri Stati contraenti.

Art. 15
Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati di cui all’articolo 10, nonché agli Stati che avranno aderito conformemente all’articolo 12:
a) le notifiche di cui all’articolo 6 capoverso 2;
b) le firme e ratifiche di cui all’articolo 10;
c) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore conformemente ai disposti dell’articolo 11 capoverso 1;
d) le adesioni e obiezioni di cui all’articolo 12 e la data in cui le adesioni avranno effetto;
e) le estensioni di cui all’articolo 13 e la data dell’effetto;
f) le disdette di cui all’articolo 14 capoverso 3.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto all’Aia, il 5 ottobre 1961 in francese ed inglese, il testo francese essendo poziore per le divergenze, in un solo esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui una copia, certificata conforme, sarà consegnata per via diplomatica a ciascuno degli Stati rappresentati alla Nona sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, nonché all’Irlanda, all’Islanda, al Liechtenstein e alla Turchia.

Modello di postilla
(Forma: un quadrato di 9 cm almeno di lato)
Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1. Stato: ......................................................................................
Il presente atto pubblico
2. è stato firmato da ...................................................................
3. operante in qualità di .............................................................
4. è munito del sigillo/bollo di ...................................................
................................................................................................
Attestato
5. in .......................................... 6. il ......................................
7. da ............................................................................................
................................................................................................
8. col numero .............................
9. Sigillo/bollo 10. Firma
.............................................. ..............................................